Ricerca dei beni del debitore: tra telematico ed analogico
Nel caso in cui il credito sia definitivamente accertato e il debitore si ostini a non adempiere al pagamento, come ottenere il soddisfacimento tramite il pignoramento dei suoi beni? Ma prima ancora, come effettuare la ricerca dei suoi beni? Il maggior problema legato all’esecuzione forzata, spesso, è proprio la ricerca dei beni del debitore.
Il pignoramento
Il pignoramento, come già visto, ha la funzione di vincolare i beni del debitore utili al soddisfacimento del diritto di credito. In base all’ammontare del credito o dei crediti, vengono individuati dei beni che verranno poi venduti per ricavare la somma di denaro necessaria a pagare il debito del pignorato. Come si evince facilmente, individuare e trovare i beni è di fondamentale importanza. L’esecuzione forzata presso il debitore o presso terzi non ha senso d’esistere se nella fattispecie non vi sono beni da pignorare ed esecutore. Quali sono le fasi che portano al pignoramento? E cosa succede dopo l’atto di pignoramento? Ne abbiamo parlato qui. In questa sede basti ricordare che l’ufficiale giudiziario, tramite l’accesso ai luoghi del debitore (o presso terzi) individua i beni che possono essere oggetto di pignoramento.
Attenzione che l’ufficiale giudiziario può ricercare i beni del debitore solo se questi si trovano nel territorio di sua competenza, in caso contrario, il creditore dovrà far richiesta all’ufficiale giudiziario del luogo diversamente individuato. Ma l’ufficiale giudiziario come si orienta nella ricerca dei beni da pignorare?
La ricerca telematica dei beni del debitore
L’Ufficiale Giudiziario effettua una ricerca telematica nelle banche dati della P.A. e quelle a questa accessibili quindi INPS, anagrafe tributaria, PRA per individuare i beni di proprietà del debitore e procedere al pignoramento degli stessi. Qualsiasi creditore munito di un titolo esecutivo può proporre istanza al Presidente del Tribunale per ottenere l’autorizzazione a ricercare telematicamente i beni del debitore tramite l’ufficiale giudiziario. L’art. 492 bis c.p.c stabilisce che: “Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. (…) (l’ufficiale giudiziario) mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni …(aquisisce) tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.”
Concluse le operazioni di ricerca l’Ufficiale Giudiziario redige un unico processo verbale in cui deve indicare tutte le banche dati interrogate i relativi risultati di ricerca.
Modalità e tempi per la ricerca dei beni del debitore
L’istanza per ottenere l’autorizzazione di cui sopra, deve essere depositata da un avvocato su mandato del creditore che intende recuperare il credito e deve essere presentata al tribunale competente in base alla residenza, al domicilio o sede giuridica del debitore. Il costo per presentarla è di 43,00 euro, per il contributo unificato.
Ricevuta l’istanza, il tribunale dà responso entro circa 20-30 giorni e nel caso l’organo giudiziario conceda l’autorizzazione, il creditore può procedere come descritto nel paragrafo precedente. Il tempo di risposta degli enti interrogati è variabile e può andare dai 20 giorni ai 90 giorni.
Considerazioni
L’introduzione della ricerca telematica dei beni del debitore rappresenta un miglioramento della tutela del creditore ed una semplificazione dell’iter di recupero del credito. Le tempistiche non sono ancora così brevi: sia la fase prodromica all’atto di pignoramento sia quella immediatamente successiva, creano un lasso temporale dell’ordine di mesi; si aggiungano poi le dinamiche di certo non celeri (e spesso infruttuose) che riguardano le aste giudiziarie per la vendita dei beni pignorati.
Altra problematica da non sottovalutare è la scarsa digitalizzazione degli enti presso cui effettuare la ricerca e degli stessi tribunali. Certo, negli ultimi 5 anni sono stati fatti passi da gigante; tuttavia, se in alcuni casi la normativa rimane indietro rispetto alle fattispecie concrete, talvolta è vero anche il contrario: una legislazione più avanguardistica di quanto in realtà il tessuto economico, sociale, professionale ed istituzionale, nella pratica, sia effettivamente in grado di realizzare. Una cultura digitale insomma, che non risponde ancora alle effettive esigenze e possibilità dei cittadini.
Un’alternativa più rapida e più efficace è quella di rivolgersi ad un’agenzia investigativa dotata di licenza specifica al fine di rintracciare il debitore in caso si renda irreperibile, trovare i conti correnti intestati, ricercare i beni pignorabili, individuare i redditi da lavoro ma, soprattutto, identificare gli eventuali beni occulti redditi in nero o beni distratti, altrimenti non rilevabili dalle normali banche dati.