Pignoramento mobiliare e immobiliare: qual è la differenza?
Te lo spieghiamo nel focus di oggi in modo chiaro e sintetico.
L’espropriazione forzata consiste in un insieme di atti volti a soddisfare il diritto del creditore a discapito un debitore che non adempie spontaneamente.
Per garantire al creditore il soddisfacimento del credito vengono perciò identificati alcuni (o tutti i) beni del debitore e “trasformati” in denaro tramite la vendita coattiva.
Il pignoramento è quell’atto con cui si dà inizio all’espropriazione forzata. Materialmente consiste nell’ingiunzione fatta al debitore di astenersi dal compiere ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del creditore i beni ad esso assoggettati.
Sostanzialmente una volta notificati al debitore il titolo esecutivo ed il precetto, si avvia la fase effettiva di adempimento coattivo: il creditore dev’essere soddisfatto, a prescindere da quello che il debitore decide di fare o non fare.
Il pignoramento serve ad identificare e “congelare” i beni su cui il creditore può soddisfarsi.
Ciò che ottiene il creditore pignorante non è la fruibilità materiale del patrimonio, ma il valore di scambio dello stesso; il debitore quindi, in alcuni casi potrà continuare ad utilizzare i beni pignorati ma non potrà né venderli, né donarli, né comprometterne il valore. Scopo del pignoramento infatti è quello di finalizzare l’espropriazione coattiva di beni la cui vendita andrà a soddisfare il creditore.
Il pignoramento mobiliare ed immobiliare si differenziano per la natura dei beni oggetto di pignoramento; va da sé che il pignoramento mobiliare avrà ad oggetto beni mobili (gioielli, quadri, oggetti di valore..), mentre l’immobiliare riguarderà i beni immobili (edifici, appartamenti, appezzamenti di terreno etc.).
Il pignoramento immobiliare
Il pignoramento immobiliare prevede la notificazione al debitore dell’atto nel quale devono essere indicati esattamente con esattezza tutti gli estremi idonei ad individuare i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione. Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario trascrive l’atto nel registro immobiliare.
È importante dunque che il creditore conosca, prima della notificazione dell’atto, sicuramente quali beni immobili pignorare, ma anche il loro valore di mercato e se essi sono soggetti a gravami.
L’indagine in questione può essere svolta sia autonomamente non senza difficoltà, sia con l’aiuto di agenzie investigative come CreditVision, specializzate nell’asset tracing e nella valutazione di immobili.
Per il pignoramento mobiliare invece, non è necessario individuare in via preventiva i beni aggredibili.
Il pignoramento mobiliare
In questa sede per pignoramento mobiliare intendiamo solo il pignoramento dei beni mobili che si trovano presso il debitore e non includiamo invece il caso di pignoramento presso terzi che puoi leggere qui.
L’ufficiale giudiziario, dopo aver verificato la formalità degli atti necessari e relativa notificazione inizia, su istanza del creditore, l’attività di ricerca delle cose pignorabili in casa del debitore e negli altri luoghi di sua “competenza”.
Il pignoramento mobiliare dunque sarà eseguito sui beni che materialmente l’ufficiale sarà in grado di individuare e che siano
- pignorabili
- di facile e pronta liquidazione.
La preferenza ricadrà sul denaro in contante e sugli oggetti preziosi mentre non sono pignorabili (art. 514 c.p.c.):
l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli (…)
Cosa accade dopo il pignoramento?
Come dicevamo, il pignoramento non sottrae materialmente i beni al debitore ma li “congela”, li rende indisponibili.
Il creditore, non prima di 10 giorni dalla data del pignoramento, può proporre istanza di vendita o di assegnazione.
Nel caso di denaro in contante è possibile richiedere la distribuzione tra i vari creditori e nel caso di beni mobili e immobili che essi siano venduti per soddisfarsi sul ricavato.
Com’è facile intuire però, è difficile che la soddisfazione del creditore avvenga velocemente grazie alla distribuzione del denaro contante in possesso del debitore.
Il denaro è un bene facilmente occultabile e raro è anche che se ne accumulino grandi somme in casa.
Le esecuzioni, d’altro canto, statistiche alla mano sono lunghe e spesso infruttuose: vuoi perché spesso le aste vanno deserte, vuoi perché l’aggiudicazione non avviene in tempi congrui con relativo abbassamento della base d’asta.
Il tutto, a scapito del creditore che vede protrarsi il tempo in cui poter soddisfare il proprio diritto di credito.
È per questo che il creditore preferisce scegliere procedimenti più effettivi.
Il pignoramento presso terzi è tra i pignoramenti, forse quello che garantisce una migliore soddisfazione perché va a “prelevare denaro” prima che entri nella disponibilità del debitore: in altre parole il creditore si frappone nel flusso di denaro in entrata al debitore.
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Autore: Jessica Bertazzo