focus

Know Your Customer (KYC), Banche e Antiriciclaggio

Hai mai sentito parlare di Know your Customer o KYC? Be’ se sei capitato su questa pagina, probabilmente è perché sì, e vuoi saperne qualcosa in più.
Vai alla pagina del nostro servizio

Che cos’è il KYC o Know Your Customer?

Know Your Customer. Letteralmente, significa conosci il tuo cliente.

La KYC è un’attività di due diligence a tutti gli effetti. Per approfondimento sulla Due Diligence, ti consigliamo di leggere il nostro focus esplicativo qui.

La Know Your Customer è quell’attività di analisi che le istituzioni finanziarie, aziende o altre società regolamentate sono tenute ad eseguire per verificare il profilo dei propri clienti ed assicurarsi che entrare in affari con loro non presenti profili di rischio.  KYC e antiriciclaggio sono strettamente collegati. L’obiettivo primario del Know Your Customer presso le banche è infatti quello di prevenire che soggetti con attività criminali, utilizzino la banca per porre in essere attività configurabili come riciclaggio di denaro sporco. 

In altre parole, l’obiettivo di questa particolare Due Diligence è quello di conoscere a fondo il soggetto cui si stanno concedendo prestiti e altri prodotti finanziari.

Che cos’è il riciclaggio di denaro?

Il riciclaggio di denaro è l’investimento in attività legali di capitali derivanti da attività illecite. È il famosissimo denaro sporco, appunto, cui è dedicato uno specifico articolo del codice penale: l’art. 648-bis c.p.

La norma menzionata punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni ovvero altre utilità provenienti da un delitto non colposo nonché chiunque compia operazioni di altra natura tali da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene riciclato.

È un reato comune e cioè un reato che può essere commesso da chiunque.

Antiriciclaggio: soggetti obbligati e normativa

Il D. Lgs. 231/2007 introdusse la  verifica adeguata della clientela, il D. Lgs. 90/2017, che lo aggiornava,  impose un nuovo approccio valutativo. Il 28 agosto 2019, però, sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia, in ossequio alla normativa comunitaria ed internazionale.

Le disposizioni contenute nel provvedimento della Banca d’Italia, individuano come soggetti obbligati:

  1. banche;
  2. società di intermediazione mobiliare (SIM);
  3. società di gestione del risparmio (SGR);
  4. società di investimento a capitale variabile (SICAV);
  5. società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
  6. intermediari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB;
  7. istituti di moneta elettronica;
  8. istituti di pagamento;
  9. società fiduciarie;
  10. confidi;
  11. soggetti eroganti micro-credito;
  12. Poste Italiane S.p.A., per l’attività di bancoposta;
  13. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

Contenuto delle disposizioni antiricilaggio

Protagonista di tutto il provvedimento è il rischio. Gli intermediari appena individuati, infatti, sono chiamati a munirsi di schemi interni per valutare i profili di rischio dei propri clienti.
Cosa viene valutato:
  •  l’ambito di attività e le caratteristiche del cliente, del titolare effettivo o dell’esecutore;
  • il paese o l’area geografica nei quali essi hanno la propria sede o residenza;
  •  se il soggetto è persona giuridica: lo scopo sociale e i mezzi di cui si avvale per raggiungerlo;
  • se ci sono elementi sospetti (quali: largo utilizzo di denaro contante, nuovi metodi di pagamento o offerta di servizi innovativi, etc.).

Per valutare la classe di rischio vi sono sistemi informatici in grado di attribuire un coefficiente di rischio in base a determinate circostanze. La normativa impone però, che questo coefficiente automatico debba essere valutato tramite la conoscenza approfondita del cliente (ecco la KYC) effettuata caso per caso.

In che cosa consiste l’attività di Know Your Customer?

In quanto vera e propria attività di due diligence la KYC si sostanzia in:

  • identificazione anagrafica del cliente;
  • identificazione dell’eventuale titolare effettivo;
  • verifica dell’identità del cliente sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
  • acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo oppure anche dell’operazione occasionale  se particolarmente rischiosa.

Gli intermediari devono essere in grado di porre in essere un’adeguata verifica approfondita del cliente al fine di contenere il rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Se non sono in grado di compiere tali verifiche, gli intermediari sono tenuti ad astenersi dal consentire il realizzarsi dell’operazione a rischio.

Autore: Jessica Bertazzo